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Etichettatura facoltativa delle carni bovine


Il Ministero delle politiche agricole e alimentari ha pubblicato, con il decreto del 20 maggio, le disposizioni applicative sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine. Il decreto ministeriale dà applicazione e modifica in parte il decreto del 16 gennaio 2015, abrogando inoltre le prescrizioni contenute nel decreto 13 dicembre 2001, in ottemperanza alle norme comunitarie.
Si tratta di informazioni facoltative, riportate sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), che possono riguardare l’animale, e cioè la razza o tipo genetico, le indicazioni relative al benessere animale, l’allevamento – cioè l’azienda di allevamento, il sistema, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione – la macellazione e il periodo di frollatura delle carni.

Il Mipaaf dispone che gli organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell’ambito dei disciplinari nonché gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attività di controllo e sull’organizzazione di filiera.

Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine devono trasmettere al Mipaaf, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera.

Dal 1° gennaio 2017 gli obblighi di trasmissione delle informazioni sono assolti dagli organismi indipendenti di controllo attraverso il caricamento nella Banca Dati Vigilanza (BDV); l’inserimento delle informazioni nella BDV costituisce comunicazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004. La mancata o non corretta comunicazione rappresenta carenza nell’espletamento dei compiti assegnati, ai sensi del medesimo regolamento.

Il Mipaaf corregge infine l’articolo 10 (etichette), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015 con la seguente dicitura: “b) l’allevamento: sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione”.

(Fonte: Cia Piemonte)